Speciale Apprendistato: Formazione di Base e Trasversale
Abstract
Questa pagina offre un inquadramento operativo e normativo sulla formazione nell’ambito dell’apprendistato di base e trasversale. Tra i contenuti principali:
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Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti – Panoramica sulle modalità di erogazione (sincrona e asincrona) e sugli adempimenti previsti.
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Elementi di riflessione sull’obbligatorietà – Un approfondimento critico sul rapporto tra offerta formativa pubblica, formazione sotto la responsabilità del datore di lavoro e limiti delle sanzioni, alla luce della normativa e delle circolari ministeriali.
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Casi particolari – Il Caso Sicilia – Focus sulla normativa regionale siciliana e sulle sue specificità applicative, con chiarimenti sulle interpretazioni recenti.
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1) Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti
Al fine di rispondere efficacemente alle diverse esigenze territoriali e aziendali, il Centro Studi Helios eroga la Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti sia in modalità FAD asincrona che in modalità FAD sincrona. Di seguito vengono specificate le condizioni e le raccomandazioni relative a ciascuna modalità, in relazione al quadro normativo vigente.
- Formazione in modalità E-Learning Asincrona: Questa modalità di erogazione è consigliata per tutte le Regioni in cui la regolamentazione prevede la Formazione di Base e Trasversale e consente l’utilizzo della formazione a distanza (FAD), in conformità con le Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, intitolate “Linee per l’Apprendistato Professionalizzante”. Tali Regioni, pur disciplinando la formazione, non hanno emanato indicazioni aggiuntive o restrittive rispetto alla normativa nazionale.
- Formazione di Base e Trasversale in modalità E-Learning Sincrona: Questa modalità è raccomandata per le Regioni che non hanno adottato una regolamentazione specifica in materia di apprendistato professionalizzante. In questi casi, si fa riferimento all’impianto metodologico previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, relativo alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
È importante sottolineare che:
- L’Accordo del 2011 non è stato concepito specificamente per la formazione dell’apprendistato professionalizzante, ma viene talvolta utilizzato a titolo di riferimento tecnico-metodologico in assenza di disposizioni regionali specifiche. Tale accordo comunque punta sulla tracciabilità delle formazione e non parla esplicitamente di E-learning Sincrona.
- La Circolare n. 2/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), da prendere in considerazione esclusivamente in assenza di regolamentazione regionale, richiama tale Accordo per fornire indicazioni interpretative, ma, secondo un principio del diritto amministrativo italiano, non dovrebbe costituire una fonte normativa vincolante, trattandosi di un atto amministrativo interno. (C. Stato, IV, 21 giugno 2010, n. 3877: “le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione”).
Nonostante ciò, per offrire un supporto completo alle imprese e rispettare criteri di flessibilità e adattabilità, il Centro Studi Helios mette comunque a disposizione la Formazione di Base e Trasversale in modalità E-learning sincrona per tutte le aziende che ne facciano richiesta.
2) Elementi di riflessioni sulla obbligatorietà della Formazione di Base e Trasversale
Su questo punto può essere interessante la lettura del documento “Senza offerta formativa nessuna sanzione per omessa formazione trasversale.” scaricato dal sito della Regione Umbria al seguente link: Apprendistato professionalizzante
Il documento afferma che: “Senza offerta formativa nessuna sanzione per omessa formazione trasversale. Il datore di lavoro non incorre in sanzione nelle ipotesi in cui l’informativa della Regione sulle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro”. La stessa disposizione si applica anche nel caso di mancata attivazione della formazione pubblica.
In sostanza, si chiarisce che:
Situazione | Esito giuridico |
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Regione attiva l’offerta formativa entro 45 giorni | La formazione è obbligatoria. L’azienda deve adempiere in proprio (nelle regioni per cui è previsto) o partecipare all’offerta pubblica. |
Regione NON comunica nulla entro 45 giorni e la contrattazione collettiva NON prevede l’obbligo della formazione trasversale | Nessuna responsabilità per l’azienda. La formazione non va sostituita obbligatoriamente. |
Regione non interviene, ma la contrattazione collettiva prevede obbligo sostitutivo a carico del datore della formazione trasversale | L’azienda deve comunque organizzare e documentare la formazione trasversale. |
Il documento umbro si fonda su:
- Art. 44, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, che prevede la competenza delle Regioni nell’erogazione della formazione pubblica;
- Linee guida del 20 febbraio 2014, secondo cui la formazione è obbligatoria solo se “disciplinata e disponibile”;
- Circolare MLPS n. 18/2014, che specifica l’assenza di sanzione per mancata formazione trasversale quando la Regione non interviene;
- Circolare MLPS n. 5/2013, che stabilisce che l’obbligo della formazione può sussistere solo se previsto dalla contrattazione collettiva.
Consigli finale per le aziende
È sempre buona prassi:
- Conservare traccia della mancata comunicazione regionale oltre i 45 giorni;
- Verificare se il CCNL applicato prevede un obbligo sostitutivo (*);
- In caso di dubbio, predisporre comunque un minimo di formazione trasversale, anche informale o documentata internamente, per ridurre eventuali rischi in sede ispettiva.
(*) Molti CCNL riportano la seguente frase “La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015” In questi casi l’obbligo della formazione è dovuto solo in caso di attivazione della formazione pubblica.
Per quanto riguarda la formazione professionalizzante a carico dell’azienda:
Garantire sempre l’erogazione della formazione professionalizzante, che costituisce un obbligo diretto e inderogabile a carico dell’azienda. Tale formazione, pari di norma a circa 80 ore annue, rappresenta il cuore del percorso formativo previsto dal contratto di apprendistato professionalizzante.
Se previsto dal contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato, questa formazione può essere svolta:
- on the job, purché siano adottate le precauzioni organizzative e documentali indicate nella Circolare MLPS n. 5/2013;
- in modalità FAD, inclusa la formazione in e-learning asincrona, senza limitazioni da parte della normativa regionale, poiché le Regioni non regolano la formazione professionalizzante, ma solo quella di base e trasversale.
La formazione professionalizzante, se ben strutturata e documentata, concorre al raggiungimento delle soglie minime indicate dalla Circolare MLPS n. 5/2013, consentendo all’azienda di evitare l’applicazione immediata di sanzioni
3) Casi particolari: Il Caso Sicilia
La Regione Sicilia rientra tra quelle che hanno regolamentato in maniera autonoma la formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante, attraverso un atto specifico: “Accordo del 3 agosto 2017 per la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs 81/2015”
Questo Accordo del 3 Agosto del 2017 riprende sostanzialmente quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, nonché dalle Linee Guida del 20 febbraio 2014 adottate dalla Conferenza Stato-Regioni per la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.
Punti salienti dell’Accordo del 3 agosto 2017
- Formazione a distanza (FAD): L’art. 4 prevede espressamente la possibilità di erogare la formazione in modalità FAD, senza specificare una distinzione tra modalità sincrona o asincrona.
- La Formazione di base e trasversale può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (Art. 9), anche in presenza di un’offerta formativa pubblica, purché sotto la propria responsabilità, a proprio carico e, se necessario, avvalendosi di soggetti terzi
Nota del 7 novembre 2024: interpretazione restrittiva
Con il “Comunicato – Apprendistato professionalizzante – Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD – Ammissibilità” (Prot. n. 44733 del 07/11/2024), il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro ha fornito un’interpretazione più restrittiva rispetto all’accordo del 2017. In tale nota si afferma che: È da ritenersi ammissibile esclusivamente la formazione erogata in modalità FAD sincrona, richiamando la Circolare INL n. 2/2022.
Osservazioni
Rimandando per le valutazioni finali ed in piena autonomia, alle parti interessate, sarebbe opportuno sottolineare due elementi rilevanti dal punto di vista normativo e interpretativo:
- La Circolare INL n. 2/2022 non dovrebbe applicarsi alla Sicilia: La stessa circolare, infatti, precisa che non trova applicazione nelle Regioni che abbiano già regolamentato l’apprendistato professionalizzante, come nel caso della Sicilia, in virtù dell’Accordo regionale del 3 agosto 2017. Quindi, il richiamo a tale circolare appare fuori contesto giuridico.
- La nota regionale non dovrebbe avere valore normativo: Si tratta di un comunicato interno dell’amministrazione regionale. Non è un decreto, né una delibera, né un regolamento. Di conseguenza, a nostro avviso, non potrebbe modificare né limitare quanto già stabilito da un Accordo sindacale di valore regolamentare, come quello del 2017. L’atto in questione avrebbe, così come la stessa circolare 2/2022 INL, natura amministrativa e interpretativa, e riteniamo, non vincolante per i soggetti esterni.
4) Documenti
Documenti riferibili al settore apprendistato:
- D.Lgs 81/2015 del 15 giugno 2015 (Capo V articoli 41-47)
- Circolare MLPS 5/2013 del 21/01/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.
- Circolare MLPS n. 18/2014, che specifica l’assenza di sanzione per mancata formazione trasversale quando la Regione non interviene
- Circolare 2/2022 INL
Se desiderate visualizzare la nostra offerta formativa in materia visitare l’area dedicata “Apprendistato”
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