Speciale Apprendistato:  Formazione di Base e Trasversale

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Abstract

Questa pagina offre un inquadramento operativo e normativo sulla formazione nell’ambito dell’apprendistato di base e trasversale. Tra i contenuti principali:

      1. Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti – Panoramica  sulle modalità di erogazione  e sugli adempimenti previsti.

      2. Elementi di riflessione sull’obbligatorietà – Un approfondimento critico sul rapporto tra offerta formativa pubblica, formazione sotto la responsabilità del datore di lavoro e limiti delle sanzioni, alla luce della normativa e delle circolari ministeriali.

      3. Casi particolari – Il Caso Sicilia – Focus sulla normativa regionale siciliana e sulle sue specificità applicative, con chiarimenti interpretativi aggiornati alla luce del nuovo Accordo Stato – Regioni del 2025.

1) Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti

Al fine di rispondere efficacemente alle diverse esigenze territoriali e aziendali, il Centro Studi Helios eroga la Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti sia in modalità E-Learning (o FAD Asincrona) che in modalità Videoconferenza sincrona (o Fad Sincrona). Di seguito vengono specificate le condizioni e le raccomandazioni relative a ciascuna modalità, in relazione al quadro normativo vigente.

  • Formazione in modalità E-Learning : Questa modalità di erogazione è consigliata per tutte le Regioni in cui la regolamentazione prevede la Formazione di Base e Trasversale e consente l’utilizzo della formazione a distanza (FAD), in conformità con le Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, intitolate “Linee per l’Apprendistato Professionalizzante”. Tali Regioni, pur disciplinando la formazione, non hanno emanato indicazioni aggiuntive o restrittive rispetto alla normativa nazionale.
  • Formazione di Base e Trasversale in modalità Videoconferenza Sincrona: Questa modalità è raccomandata per le Regioni che non hanno adottato una regolamentazione specifica in materia di apprendistato professionalizzante. In tal caso si fa riferimento alla Circolare n. 2/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

È importante sottolineare che:

  • La Circolare n. 2/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), da considerare solo in assenza di una regolamentazione regionale specifica, fa riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 2011 per offrire indicazioni interpretative. Tuttavia, secondo un principio consolidato del diritto amministrativo italiano, essa non rappresenta una fonte normativa vincolante, essendo un atto amministrativo interno e privo di efficacia cogente per i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione. Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 21 giugno 2010, n. 3877): “le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione”.
  • L’Accordo del 2011, richiamato nella Circolare INL n. 2/2022, non è stato specificamente concepito per la formazione nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, bensì per la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e viene talvolta utilizzato come riferimento tecnico-metodologico solo in mancanza di disposizioni regionali.
  • Tale Accordo faceva riferimento alla formazione in modalità E-Learning (o FAD asincrona), senza menzionare esplicitamente la Videoconferenza Sincrona (FAD sincrona). A questo proposito, il nuovo Accordo Stato-Regioni approvato il 17 aprile 2025, che ha sostituito integralmente il precedente del 2011, ha finalmente chiarito in modo inequivocabile che: Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona, caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica .
  • Alla luce di questa nuova definizione ufficiale, si evince che la Circolare INL n. 2/2022 fornisce una nozione di E-Learning non allineata all’attuale quadro normativo, determinando così un potenziale contrasto interpretativo. Il riferimento autentico e vincolante è ora costituito dall’Accordo del 2025, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e con valore normativo pienamente riconosciuto.

Nonostante ciò, per offrire un supporto completo alle imprese e rispettare criteri di flessibilità e adattabilità, il Centro Studi Helios mette comunque a disposizione la Formazione di Base e Trasversale in modalità  Videoconferenza Sincrona (FAD sincrona)  per tutte le aziende che ne facciano esplicitamente richiesta.

2) Elementi di riflessioni sulla obbligatorietà della Formazione di Base e Trasversale

Su questo punto può essere interessante la lettura del documento “Senza offerta formativa nessuna sanzione per omessa formazione trasversale.” scaricato dal sito della Regione Umbria al seguente link: Apprendistato professionalizzante

file: https://www.regione.umbria.it/documents/18/2272218/Informativa+circa+la+formazione+di+base+e+trasversale.pdf/65151556-1afd-4d84-9f0b-e2c20f11b4be

Il documento afferma che: “Senza offerta formativa nessuna sanzione per omessa formazione trasversale. Il datore di lavoro non incorre in sanzione nelle ipotesi in cui l’informativa della Regione sulle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro”​. La stessa disposizione si applica anche nel caso di mancata attivazione della formazione pubblica.

In sostanza, si chiarisce che:

Situazione Esito giuridico
Regione attiva l’offerta formativa entro 45 giorni La formazione è obbligatoria. L’azienda deve adempiere in proprio (nelle regioni per cui è previsto) o partecipare all’offerta pubblica.
Regione NON comunica nulla entro 45 giorni e la contrattazione collettiva NON prevede l’obbligo della formazione  trasversale Nessuna responsabilità per l’azienda. La formazione non va sostituita obbligatoriamente.
Regione non interviene, ma la contrattazione collettiva prevede obbligo sostitutivo a carico del datore della formazione trasversale L’azienda deve comunque organizzare e documentare la formazione trasversale.

 

Il documento umbro si fonda su:

  • Art. 44, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, che prevede la competenza delle Regioni nell’erogazione della formazione pubblica;
  • Linee guida del 20 febbraio 2014, secondo cui la formazione è obbligatoria solo se “disciplinata e disponibile”;
  • Circolare MLPS n. 18/2014, che specifica l’assenza di sanzione per mancata formazione trasversale quando la Regione non interviene;
  • Circolare MLPS n. 5/2013, che stabilisce che l’obbligo della formazione può sussistere solo se previsto dalla contrattazione collettiva.

 Consigli finale per le aziende

È sempre buona prassi:

  • Conservare traccia della mancata comunicazione regionale oltre i 45 giorni;
  • Verificare se il CCNL applicato prevede un obbligo sostitutivo (*);
  • In caso di dubbio, predisporre comunque un minimo di formazione trasversale, anche informale o documentata internamente, per ridurre eventuali rischi in sede ispettiva.

(*) Molti CCNL riportano la seguente frase “La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015” In questi casi l’obbligo della formazione è dovuto solo in caso di attivazione della formazione pubblica.

Per quanto riguarda la formazione professionalizzante a carico dell’azienda:

Garantire sempre l’erogazione della formazione professionalizzante, che costituisce un obbligo diretto e inderogabile a carico dell’azienda. Tale formazione, pari di norma a circa 80 ore annue, rappresenta il cuore del percorso formativo previsto dal contratto di apprendistato professionalizzante.

Se previsto dal contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato, questa formazione può essere svolta:

  • on the job, purché siano adottate le precauzioni organizzative e documentali indicate nella Circolare MLPS n. 5/2013;
  • in modalità FAD, inclusa la formazione in e-learning asincrona, senza limitazioni da parte della normativa regionale, poiché le Regioni non regolano la formazione professionalizzante, ma solo quella di base e trasversale.

La formazione professionalizzante, se ben strutturata e documentata, concorre al raggiungimento delle soglie minime indicate dalla Circolare MLPS n. 5/2013, consentendo all’azienda di evitare l’applicazione immediata di sanzioni

3) Casi particolari: Il Caso Sicilia

La Regione Sicilia è tra le Regioni che hanno disciplinato autonomamente la formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante, attraverso un atto specifico: “Accordo del 3 agosto 2017 per la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs 81/2015

Questo Accordo del 3 Agosto del 2017 riprende sostanzialmente quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, nonché dalle Linee Guida del 20 febbraio 2014 adottate dalla Conferenza Stato-Regioni per la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.

 Punti salienti dell’Accordo del 3 agosto 2017

  • Formazione a distanza (FAD): L’art. 4 prevede espressamente la possibilità di erogare la formazione in modalità FAD, senza specificare una distinzione tra modalità sincrona o asincrona.
  • La Formazione di base e trasversale può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (Art. 9), anche in presenza di un’offerta formativa pubblica, purché sotto la propria responsabilità, a proprio carico e, se necessario, avvalendosi di soggetti terzi

 Nota del 7 novembre 2024: interpretazione restrittiva

Con il “Comunicato – Apprendistato professionalizzante – Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD – Ammissibilità” (Prot. n. 44733 del 07/11/2024), il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro ha fornito un’interpretazione più restrittiva rispetto all’accordo del 2017. In tale nota, richiamando la Circolare INL n. 2/2022, si afferma che:  “per “e-learning” si intende un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona”. 

Quanto indicato nel comunicato suddetto è in contrasto con quanto lo stesso Accordo Stato Regione sulla Formazione per la Sicurezza del 2025 (che sostituisce integralmente l’accordo del 2011). Infatti al punto 3.3 il nuovo Accordo del 2025 stabilisce in modo chiaro che:  Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica. 

L’Accordo del 2025, che sostituisce integralmente quello del 2011, definisce finalmente in modo chiaro e ufficiale le modalità formative, distinguendo tra:

• presenza fisica
• video conferenza sincrona
• e-learning
• modalità mista.

Nell’accordo si chiarisce, in più punti che la Formazione a Distanza (FAD) può quindi essere  (in e-learning o videoconferenza sincrona).  Pertanto, il concetto di FAD sincrona corrisponde tecnicamente alla “videoconferenza sincrona”, ed è distinto dal e-learning, che è prevalentemente asincrona.

Osservazioni finali

Rimandando per le valutazioni finali ed in piena autonomia, alle parti interessate, sarebbe opportuno sottolineare, in conclusione,  tre elementi rilevanti dal punto di vista normativo e interpretativo:

  • La Circolare INL n. 2/2022 non dovrebbe applicarsi alla Sicilia: La stessa circolare, infatti, precisa che non trova applicazione nelle Regioni che abbiano già regolamentato l’apprendistato professionalizzante, come nel caso della Sicilia, in virtù dell’Accordo regionale del 3 agosto 2017. Quindi, il richiamo a tale circolare appare fuori contesto.
  • La nota regionale non dovrebbe avere valore normativo: Si tratta di un comunicato interno dell’amministrazione regionale. Non è un decreto, né un regolamento, ne un Accordo Stato Regioni. Di conseguenza, a nostro avviso, non potrebbe modificare né limitare quanto già stabilito da un Accordo sindacale di valore regolamentare, come quello del 2017 ne di Accordi Stato Regioni approvati ufficialmente. L’atto in questione avrebbe, così come la stessa circolare 2/2022 INL, natura amministrativa e interpretativa, e riteniamo, non vincolante per i soggetti esterni.
  • Inoltre, sia la Circolare INL n.2/2022, sia la nota regionale vanno in contrasto con quanto indicato con la normativa approvata a livello nazionale, ciò è definitivamente chiaro nel nuovo accordo stato regione 2025 sulla formazione per la sicurezza che sostituisce il precedente accordo del 2011 che stabilisce, laddove ve ne fosse ancora bisogno che:  Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica

4) Documenti 

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