Speciale Apprendistato
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) Apprendistato di primo livello: Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore
b) Apprendistato di secondo livello: Apprendistato Professionalizzante
c) Apprendistato di terzo livello: Apprendistato di alta Formazione e ricerca.
Il contratto più applicato è il contratto di secondo livello o Apprendistato Professionalizzante permette agli assunti con questo strumento di conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. La normativa che disciplina l’apprendistato è il D.Lgs 81/2015 del 15 giugno 2015
La formazione si distingue in:
- A) Formazione trasversale e di base: (disciplinata dalle Regioni) che può arrivare fino ad un massimo di 120 ore nel triennio e che, nei limite delle risorse disponibili può essere finanziata dalle Regioni.
- B) Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere (formazione erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche): disciplinata dai singoli CCNL e a carico delle imprese.
La normativa e documenti riferibili al settore apprendistato:
- D.Lgs 81/2015 del 15 giugno 2015 (Capo V articoli 41-47)
- Circolare 5/2013 del 21/01/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.
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