Speciale Apprendistato: Formazione di Base e Trasversale

Abstract
Questa pagina offre un inquadramento operativo e normativo sulla formazione nell’ambito dell’apprendistato di base e trasversale. Tra i contenuti principali:
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- Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti – Panoramica sulle modalità di erogazione e sugli adempimenti previsti.
- Casi particolari – Il Caso Sicilia – Focus sulla normativa regionale siciliana e sulle sue specificità applicative, con chiarimenti interpretativi aggiornati alla luce del nuovo Accordo Stato – Regioni del 2025.
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1) Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti
Al fine di rispondere efficacemente alle diverse esigenze territoriali e aziendali, il Centro Studi Helios eroga la Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti sia in modalità E-Learning (o FAD Asincrona) che in modalità Videoconferenza sincrona (o Fad Sincrona). Di seguito vengono specificate le condizioni e le raccomandazioni relative a ciascuna modalità, in relazione al quadro normativo vigente.
- Formazione in modalità E-Learning : Questa modalità di erogazione è consigliata per tutte le Regioni in cui la regolamentazione prevede la Formazione di Base e Trasversale e consente l’utilizzo della formazione a distanza (FAD), in conformità con le Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, intitolate “Linee per l’Apprendistato Professionalizzante”. Tali Regioni, pur disciplinando la formazione, non hanno emanato indicazioni aggiuntive o restrittive rispetto alla normativa nazionale.
- Formazione di Base e Trasversale in modalità Videoconferenza Sincrona: Questa modalità è indicata nella Circolare n. 2/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) riferibile alle Regioni che non hanno adottato una regolamentazione specifica in materia di apprendistato professionalizzante. Tuttavia questa circolare presenta delle criticità normative:
2) Casi particolari: Il Caso Sicilia
La Regione Sicilia è tra le Regioni che hanno disciplinato autonomamente la formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante, attraverso un atto specifico: “Accordo del 3 agosto 2017 per la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs 81/2015”
Questo Accordo del 3 Agosto del 2017 riprende sostanzialmente quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, nonché dalle Linee Guida del 20 febbraio 2014 adottate dalla Conferenza Stato-Regioni per la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.
Punti salienti dell’Accordo del 3 agosto 2017
- Formazione a distanza (FAD): L’art. 4 prevede espressamente la possibilità di erogare la formazione in modalità FAD, senza specificare una distinzione tra modalità sincrona o asincrona.
- La Formazione di base e trasversale può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (Art. 9), anche in presenza di un’offerta formativa pubblica, purché sotto la propria responsabilità, a proprio carico e, se necessario, avvalendosi di soggetti terzi
Comunicato del novembre 2024 della Regione Sicilia e sua sostituzione con il comunicato del 30/09/2025
Con il “Comunicato – Apprendistato professionalizzante – Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD – Ammissibilità” (Prot. n. 44733 del 07/11/2024), il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro ha fornito un’interpretazione più restrittiva rispetto all’accordo del 2017. In tale nota, richiamando la Circolare INL n. 2/2022, si afferma che: “per “e-learning” si intende un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona”.
Aggiornamento del 30/09/2025: Il comunicato su indicato è stato sostituito con il nuovo comunicato Prot. n. 37394 del 30/09/2025 che ammette la possibilità di effettuare la formazione di base e trasversale in Modalità E-Learning Asincrona. Facendo finalmente chiarezza.
Quanto indicato nel comunicato Prot. n. 44733 del 07/11/2024 suddetto era infatti in contrasto con quanto lo stesso Accordo Stato Regione sulla Formazione per la Sicurezza del 2025 (che sostituisce integralmente l’accordo del 2011). Infatti al punto 3.3 il nuovo Accordo del 2025 stabilisce in modo chiaro che: Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica.
L’Accordo del 2025, che sostituisce integralmente quello del 2011, definisce finalmente in modo chiaro e ufficiale le modalità formative, distinguendo tra:
• presenza fisica
• video conferenza sincrona
• e-learning
• modalità mista.
Nell’accordo si chiarisce, in più punti che la Formazione a Distanza (FAD) può quindi essere (in e-learning o videoconferenza sincrona). Pertanto, il concetto di FAD sincrona corrisponde tecnicamente alla “videoconferenza sincrona”, ed è distinto dal e-learning, che è prevalentemente asincrona.
3) Documenti
Documenti riferibili al settore apprendistato:
- Comunicato Prot. n. 37394 del 30/09/2025 della Regione Sicilia
- D.Lgs 81/2015 del 15 giugno 2015 (Capo V articoli 41-47)
- Circolare MLPS 5/2013 del 21/01/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.
- Circolare MLPS n. 18/2014, che specifica l’assenza di sanzione per mancata formazione trasversale quando la Regione non interviene
- Circolare 2/2022 INL
- Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del 2025
- Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del 2011
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