Speciale Apprendistato:  Formazione di Base e Trasversale

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Abstract

Questa pagina offre un inquadramento operativo e normativo sulla formazione nell’ambito dell’apprendistato di base e trasversale. Tra i contenuti principali:

      1. Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti – Panoramica  sulle modalità di erogazione  e sugli adempimenti previsti.
      2. Casi particolari – Il Caso Sicilia – Focus sulla normativa regionale siciliana e sulle sue specificità applicative, con chiarimenti interpretativi aggiornati alla luce del nuovo Accordo Stato – Regioni del 2025.

1) Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti

Al fine di rispondere efficacemente alle diverse esigenze territoriali e aziendali, il Centro Studi Helios eroga la Formazione di Base e Trasversale per Apprendisti sia in modalità E-Learning (o FAD Asincrona) che in modalità Videoconferenza sincrona (o Fad Sincrona). Di seguito vengono specificate le condizioni e le raccomandazioni relative a ciascuna modalità, in relazione al quadro normativo vigente.

  • Formazione in modalità E-Learning : Questa modalità di erogazione è consigliata per tutte le Regioni in cui la regolamentazione prevede la Formazione di Base e Trasversale e consente l’utilizzo della formazione a distanza (FAD), in conformità con le Linee Guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, intitolate “Linee per l’Apprendistato Professionalizzante”. Tali Regioni, pur disciplinando la formazione, non hanno emanato indicazioni aggiuntive o restrittive rispetto alla normativa nazionale.
  • Formazione di Base e Trasversale in modalità Videoconferenza Sincrona: Questa modalità  è indicata nella Circolare n. 2/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) riferibile alle Regioni che non hanno adottato una regolamentazione specifica in materia di apprendistato professionalizzante. Tuttavia questa circolare presenta delle criticità normative:
    • Tale Accordo faceva riferimento alla formazione in modalità E-Learning (o FAD asincrona), senza menzionare esplicitamente la Videoconferenza Sincrona (FAD sincrona). A questo proposito, il nuovo Accordo Stato-Regioni approvato il 17 aprile 2025, che ha sostituito integralmente il precedente del 2011, ha finalmente chiarito in modo inequivocabile che: Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona, caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica .
    • Alla luce di questa nuova definizione ufficiale, si evince che la Circolare INL n. 2/2022 fornisce una nozione di E-Learning non allineata all’attuale quadro normativo, determinando così un potenziale contrasto interpretativo. Il riferimento autentico e vincolante è ora costituito dall’Accordo del 2025, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e con valore normativo pienamente riconosciuto.
    • La Circolare n. 2/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), da considerare solo in assenza di una regolamentazione regionale specifica, fa riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 2011 per offrire indicazioni interpretative. Tuttavia, secondo un principio consolidato del diritto amministrativo italiano, essa non rappresenta una fonte normativa vincolante, essendo un atto amministrativo interno e privo di efficacia cogente per i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione. Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 21 giugno 2010, n. 3877): “le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione”.
    • L’Accordo del 2011, richiamato nella Circolare INL n. 2/2022, non è stato specificamente concepito per la formazione nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, bensì per la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e viene talvolta utilizzato come riferimento tecnico-metodologico solo in mancanza di disposizioni regionali.

La stessa Regione Sicilia, con il comunicato del Dirigente Generale “Apprendistato professionalizzante – Erogazione della formazione di base e trasversale in e-learning – Formazione erogata e finanziata direttamente dal datore di lavoro – Ammissibilità” (Prot. n. 37394 del 30/09/2025), anche la Regione Sicilia chiarisce — laddove ancora ve ne fosse stato bisogno — che è ammissibile la formazione di base e trasversale in modalità e-learning asincrona.

Si tratta di un chiarimento importante, che pone fine a ogni incertezza interpretativa e sostituisce il precedente comunicato (Prot. n. 44733 del 07/11/2024), nel quale la formazione “e-learning” era stata erroneamente indicata come esclusivamente in modalità sincrona.

Link al comunicato della Regione Sicilia: Dirigente Generale – Nota Prot. n. . 37394 del 30/09/2025 – Apprendistato professionalizzante

2) Casi particolari: Il Caso Sicilia

La Regione Sicilia è tra le Regioni che hanno disciplinato autonomamente la formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante, attraverso un atto specifico: “Accordo del 3 agosto 2017 per la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs 81/2015

Questo Accordo del 3 Agosto del 2017 riprende sostanzialmente quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, nonché dalle Linee Guida del 20 febbraio 2014 adottate dalla Conferenza Stato-Regioni per la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.

 Punti salienti dell’Accordo del 3 agosto 2017

  • Formazione a distanza (FAD): L’art. 4 prevede espressamente la possibilità di erogare la formazione in modalità FAD, senza specificare una distinzione tra modalità sincrona o asincrona.
  • La Formazione di base e trasversale può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (Art. 9), anche in presenza di un’offerta formativa pubblica, purché sotto la propria responsabilità, a proprio carico e, se necessario, avvalendosi di soggetti terzi

 Comunicato del novembre 2024 della Regione Sicilia e sua sostituzione con il comunicato del 30/09/2025

Con il “Comunicato – Apprendistato professionalizzante – Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD – Ammissibilità” (Prot. n. 44733 del 07/11/2024), il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro ha fornito un’interpretazione più restrittiva rispetto all’accordo del 2017. In tale nota, richiamando la Circolare INL n. 2/2022, si afferma che:  “per “e-learning” si intende un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona”. 

Aggiornamento del 30/09/2025: Il comunicato su indicato è stato sostituito con il nuovo comunicato Prot. n. 37394  del 30/09/2025 che ammette la possibilità di effettuare la formazione di base e trasversale in Modalità E-Learning Asincrona. Facendo finalmente chiarezza.

Quanto indicato nel comunicato Prot. n. 44733 del 07/11/2024 suddetto era infatti in contrasto con quanto lo stesso Accordo Stato Regione sulla Formazione per la Sicurezza del 2025 (che sostituisce integralmente l’accordo del 2011). Infatti al punto 3.3 il nuovo Accordo del 2025 stabilisce in modo chiaro che:  Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica. 

L’Accordo del 2025, che sostituisce integralmente quello del 2011, definisce finalmente in modo chiaro e ufficiale le modalità formative, distinguendo tra:

• presenza fisica
• video conferenza sincrona
• e-learning
• modalità mista.

Nell’accordo si chiarisce, in più punti che la Formazione a Distanza (FAD) può quindi essere  (in e-learning o videoconferenza sincrona).  Pertanto, il concetto di FAD sincrona corrisponde tecnicamente alla “videoconferenza sincrona”, ed è distinto dal e-learning, che è prevalentemente asincrona.

3) Documenti 

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