Linee Guida Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza

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Premessa

L’accordo del 25 luglio 2012, approvato in Conferenza Stato-Regioni è relativo alle linee guida interpretative in materia di formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 – D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti (art. 37 – D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Tali Linee guida interpretative (Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012) riguardano gli Accordi Stato Regioni inerenti la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, approvati in data 21 dicembre 2011.

  • Accordo per la formazione dei lavoratori (Accordo ex art. 37) previsto dall’art.37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008
  • Accordo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP DL) (Accordo ex art 34) previsto dall’art.37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008

Tali linee guida vanno comunque viste alla luce del nuovo accordo del 7 luglio 2016 che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 (RSPP NDL) (Accordo art. 32). Tale accordo modifica e integra anche gli ex accordi 37 e 34.

I punti salienti dell’accordo

Nelle linee guida sono forniti chiarimenti per una corretta applicazione dei citati Accordi.
I chiarimenti riguardano essenzialmente:

  • la collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
  • la formazione in modalità e-learning
  • la disciplina transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa
  • l’aggiornamento della formazione
  • la formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Per i dettagli si veda l’allegato: Linee Guida  

Ecco alcuni dei chiarimenti:

Collaborazione con gli organismi paritetici

di seguito alcuni stralci:

…Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo  paritetico…

…Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa…

gli organismi paritetici non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.

Della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa…

 

Nota: Con l’accordo del 7 luglio 2016 vengono soppressi tutti i riferimenti agli Enti Bilaterali indicati nell’Accordo del 2011 (Accordo ex art 37) e nelle stesse linee guida del 25 luglio 2012

Formazione in modalità E-Learnig

sede e strumentazione: la formazione “può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”;

programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;

tutor: si specifica che: “deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati”; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti;

Nota: Con l’accordo del 7 luglio 2016 sono indicate delle nuove condizioni per la formazione in E-Learning specificate nell‘Allegato II. Nell’allegato vengono definiti i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica:

  • Responsabile/coordinatore scientifico del corso
  • Mentor/tutor di contenuto
  • Tutor di processo
  • Sviluppatore della piattaforma 

procedure di valutazione: si puntualizza che: “devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica”, mentre viene statuito che comunque “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa.
– durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-learning;

Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

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