Formazione Lavoratori (LAV), Preposti (PRE)  e Dirigenti (DIR)

Ritorna alla pagina principale  “Speciale Sicurezza e Formazione

La formazione nei luoghi di lavoro per Dirigenti, Preposti e lavoratori è prevista dall’art. 37 D.Lgs 81/08 ed è disciplinata dai seguenti accordi:

  • Accordo 221/2011 (Accordo ex Art. 37): Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs 81/2008 (DIR, PRE, LAV)
  • Accordo 53/2012: Adeguamento e Linee Guida degli accordi Stato Regione in materia di formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori (Ex accordi 37 e 34)
  • Accordo 128/2016 (Accordo ex Art. 32): Nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 (RSPP non Datori di Lavoro) (RSPP, ASPP).   Tale accordo modifica e integra anche gli Accordi Ex Artt. 37 e 34.

Oltre a tali accordi a carattere nazionale bisogna prendere in considerazione, a livello locale, della normativa a carattere regionale.

Ecco una scheda che illustra la formazione per le varie figure:

1)Formazione Lavoratori

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) Si veda l’allegato 2    per individuare i livelli di rischio in funzione dei codici ATECO

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso:TOTALE 8 ore
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio:TOTALE 12 ore
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:TOTALE 16 ore

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

 

Articolazione dei corsi per lavoratori

Settori di classe di rischio Lavoratori

Riassunto Formazione Lavoratori

2) Formazione Preposti

La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore

FORMAZIONE PREPOSTI

3) Formazione dei Dirigenti

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

La durata minima del modulo per dirigenti  è di 16 ore

FORMAZIONE DIRIGENTI

4) In Sintesi

FORMAZIONE IN SINTESI

5) Crediti Formativi

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

  • Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore.;

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta

 

  • Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:

è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

6) Aggiornamento

Per i lavoratori è’ previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro

7) Requisiti dei docenti

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fatti salvi i casi in cui i requisiti siano previsti da norme specifiche ), i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6/3/2013 relativo ai “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”.

Il Datore di Lavoro che abbia anche i requisiti per svolgere direttamente il ruolo di RSPP, può svolgere, esclusivamente per i propri lavoratori, la formazione prevista dall’accordo stato regioni del 2011 (Accordo ex art. 37), dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito previsto dal Decreto del 6 marzo del 2013 su indicato

8) Requisiti soggetti formatori (organizzazione della formazione)

L’accordo ex art 37 non parla di soggetti formatori ma punta l’attenzione sui requisiti dei docenti e sull’organizzazione della formazione. I corsi di formazione possono essere tenuti internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità E-Learning laddove previsto.

Per ciascun corso si dovrà prevedere tra le altre cose:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso”
.

Bisogna quindi distinguere tra:

Soggetto organizzatore interno (formazione interna) 

Il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi di formazione per lavoratori utilizzando formatori in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013

I docenti del corso possono essere sia il datore di lavoro sia formatori interni o esterni all’azienda e la formazione può essere erogata anche in modalità E-Learning

Soggetto organizzatore esterno (Formazione esterna)

Nel rispetto dei requisiti previsti per i docenti il soggetto organizzatore del corso può anche essere un soggetto esterno. L’accordo non dice altro su questo, salvo il fatto che alcune regioni (ad esempio la Sicilia), nel recepire tale accordo hanno stabilito che il soggetto organizzatore esterno deve essere accreditato così come i soggetti formatori dei corsi per RSPP datori di lavoro (Accordo ex art 34).

Nota: Da ciò si deduce che un Ente di formazione o una società privata che ha i formatori con i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013, possa sempre mettere a disposizione dell’Azienda tali formatori, e nel caso in cui il soggetto organizzatore è interno (Datore di Lavoro), la formazione erogata è considerata interna e può anche essere erogata in modalità E-Learning

9) Utilizzo della formazione in modalità E-Learning (FAD)

E’ consentita esclusivamente per i casi sottoelencati:

  • la formazione generale per i lavoratori;
  • la formazione specifica rischio basso (modifica avvenuta con l’accordo art. 32 del 2016) 
  • la formazione dei dirigenti;
  • i corsi di aggiornamento previsti;
  • la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell’accordo;

La formazione in E-Learning deve avvenire sulla base dei criteri e delle condizioni di cui allAllegato II dell’Accordo Accordo art 32 del 2016 (RSPP Non Datori di Lavoro) che sostituisce l’allegato 1 dell’ex accordo art. 34 del 2011 (RSPP Datori di Lavoro).

 

 

Share This Post