Formazione Datori di Lavoro (DL-RSPP)

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La formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP è prevista è prevista dall’art. 37 D.Lgs 81/08 ed è  disciplinata dai seguenti accordi:

  • Accordo 223/2011 (Accordo ex Art. 34): Formazione dei Datori di Lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 34, comma 2 del D.Lgs 81/2008 (DL-RSPP)
  • Accordo 53/2012: Adeguamento e Linee Guida degli accordi Stato Regione in materia di formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori (Ex accordi 37 e 34)
  • Accordo 128/2016 (Accordo ex Art. 32): Nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 (RSPP non Datori di Lavoro) (RSPP, ASPP).   Tale accordo modifica e integra anche gli Accordi Ex Artt. 37 e 34.

Ecco una sintesi dei punti salienti dell’Accordo 223/2011 come modificato dall’Accordo 128/2016

1) Formazione Iniziale e Aggiornamento

La Formazione iniziale ed il successivo aggiornamento hanno una durata minima in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) Si veda l’allegato 2  per individuare i livelli di rischio in funzione dei codici ATECO

a disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).

Durata minima complessiva dei corsi di formazione Iniziale in base alla classificazione dei settori di rischio:

  • basso (16 ore);
  • medio (32 ore);
  • alto (48 ore).

Durata minima complessiva dei corsi di aggiornamento in base alla classificazione dei settori di rischio:

  • basso (6 ore);
  • medio (10 ore);
  • alto (14 ore).

2) Requisiti dei docenti

I Docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”.

3) Requisiti soggetti formatori

I soggetti formatori sono individuati dall’articolo 2 dell’accordo ex Art. 34 tra questi compaiono gli Enti di Formazione Accreditati, gli ordini e i collegi professionali, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e gli organismi paritetici limitatamente allo specifico settore di riferimento.

4) Utilizzo della formazione in modalità E-Learning (FAD)

E’ consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni di cui allAllegato II dell’Accordo Accordo art 32 del 2016 (RSPP Non Datori di Lavoro) che sostituisce l’allegato 1 dell’ex accordo art. 34 del 2011.

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