Formazione per le Attrezzature di Lavoro

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FORMAZIONE ATTREZZATURE

L’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità di riconoscimento ditale abilitazione, i i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In questo quadro,  si inserisce l’accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60. In base al nuovo accordo viene definito il seguente elenco:

1) Piattaforme di lavoro mobili elevabili

PIATTAFORMA 1PIATTAFORMA 2 piattaforma mobile 3

2) Gru a torre

gru a torre 1  gru a torre 3

3) Gru mobile

4) Gru per autocarro

GRU AUTOCARRO 1GRU PER AUTOCARRO 2

5) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

CARRELLI ELEVATORI 1CARRELLI ELEVATORI 3

6) Trattori agricoli o forestali

TRATTORE AGRICOLO 1TRATTORE 3

7) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)

MOVIMENTO TERRA 1MOVIMENTO TERRA 2

8) Pompa per calcestruzzo

POMPA 1POMPA 2

Il percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione. E’ opportuno ricordare che il rilascio del «patentino» non costituisce un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione, ma rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti.

Tali concetti sono riassunti nell’Allegato A dell’Accordo dove si legge “La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08”.Il percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione. E’ opportuno ricordare che il rilascio del «patentino» non costituisce un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione, ma rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti.

L’Allegato A dell’accordo, è suddiviso in due sezioni, A e B.
La sezione A, recante «Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08)» riporta l’elenco e la definizione (indicante le sotto categorie e i limiti dimensionali) delle attrezzature oggetto di abilitazione.

 

DI SEGUITO ALCUNI PUNTI SALIENTI DELL’ACCORDO STATO REGIONI PER I DETTAGLI SI RIMANDA AL DOCUMENTO IN ALLEGATO: Accordo Stato-Regioni 

SOGGETTO FORMATORI

  1. Le Regioni e le Province autonome;
    Il Ministero del Lavoro;
    L’INAIL;
    Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d’impiego delle attrezzature;
    Gli ordini o collegi professionali;
    Le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate (*);
    I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate (*);
    I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate (*);
    Gli enti bilaterali;
    Le scuole edili.

(*) in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all’esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa.

 

REQUISITI DEI DOCENTI

Per quanto riguarda i requisiti dei docenti viene richiesta per i docenti teorici, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per quanto attiene l’organizzazione dei corsi l’Accordo stabilisce che deve essere individuato un responsabile del progetto formativo e la presenza dei partecipanti deve essere annotata su un apposito registro.
Alla parte teorica dei corsi possono partecipare un massimo di 24 discenti, mentre per la parte pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6.

Le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea, le cui caratteristiche sono definite nell’allegato I,
L’abilitazione del discente, per ciascuna attrezzatura, deve essere attestata dal soggetto formatore sulla base della frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo ed al superamento delle prove di verifica dell’apprendimento (non computabili nel monte ore).
L’abilitazione così ottenuta ha validità quinquennale ed entro tale periodo il lavoratore dovrà frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore di cui almeno tre su aspetti pratici.
Il nuovo accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e quindi il 12 marzo 2013) e la norma transitoria di cui al punto 12, prevede che i “lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo”.

L’articolazione e la durata dei corsi per ciascuna attrezzatura è riassunta nella Tabella seguente.

UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING)

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato II l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per i moduli teorici (Modulo giuridico e modulo tecnico.

RICONOSCIMENTO DEI CORSI PREGRESSI

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