Guida Ambientale Escursionistica (GAE): Estensioni regionali alla Legge 4/2013

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Novità: Guide ambientali: le Regioni non possono crearle.
La Corte costituzionale ferma la legge toscana e fa chiarezza sul quadro nazionale. Con la sentenza n. 196/2025 (depositata il 23/12/2025), la Corte costituzionale interviene con decisione su una questione che da anni genera incertezza nel settore del turismo e dell’ambiente: le Regioni non possono istituire né disciplinare nuove figure professionali, comprese quelle legate al turismo ambientale e alle guide.

La pronuncia riguarda direttamente la Legge regionale della Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo). La Corte ha infatti dichiarato incostituzionali alcune sue disposizioni che introducevano e regolavano figure professionali come l’accompagnatore turistico e la guida ambientale, ritenendo che tali interventi violino la competenza statale in materia di professioni.
Secondo i giudici, creare o disciplinare profili professionali spetta esclusivamente allo Stato: si tratta di un limite generale e invalicabile per il legislatore regionale, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale.

Ripercussioni Nazionali: Sebbene la sentenza colpisca la Toscana, il principio ribadito dalla Corte si applica a livello nazionale, limitando la potestà legislativa regionale in materia di professioni.

Questa decisione ha creato un vuoto normativo a livello regionale, portando le professioni turistiche non regolamentate dallo Stato a ricadere nella disciplina generale delle professioni non organizzate in ordini o collegi (Legge 4/2013)

Per i dettagli si veda l’articolo allegato: Guide ambientali: le Regioni non possono crearle.

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Le guide naturalistiche sono da considerarsi Professioni non regolamentate in quanto tutte norme che permettevano alle regioni di regolamentare tali figure sono state abrogate. (Legge quadro sul turismo: l. 217/1983 – abrogata dalla L. 135/2001 – e Legge quadro sul turismo: legge n. 135 del 29 marzo 2001abrogata dal Codice del Turismo). Le Regioni che hanno emesso Decreti e Leggi che disciplinano la figura della Guida Naturalistica in virtù di leggi abrogate dovrebbero adeguare il loro assetto normativo aggiornando o abrogando le vecchie norme, anche al fine di uniformar la loro legislazione a livello nazionale e non creare discrepanze tra una regione ed un’altra. Al momento, la situazione normativa regionale dovrebbe essere la seguente:

Regioni che non hanno una normativa specifica in materia di guide naturalistiche o che hanno abrogato precedenti normative (per tali regioni è pienamente applicabile la Legge 4/2013):

Sicilia***, Calabria, Umbria, Puglia, Lazio, Lombardia, Campania (*****), Molise, Bolzano, Trento, Abruzzo e recentemente, a seguito della sentenza 196/2025 del 24 dicembre 2025 della corte costituzionale: Toscana, Veneto e Marche (*****) 

In queste regioni è pienamente applicabile la legge 4/2013.

Nota*** La Regione Sicilia ha, ha abrogato la vecchia legge sulle GAE per cui è pienamente applicabile la Legge 4/2013, anzi tale legge offre ulteriori vantaggi per i sicilia, infatti la Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso, Ricordiamo che tale elenco è comunque a carattere volontario (anche se consigliabile)

Nota **** La Regione Campania, così come la Sicilia, ha istituito un elenco ricognitivo a cui possono accedere tutte le GAE con Attestato ai sensi della Legge 4/2013 rilasciato da una Associazione inserita nell’elenco del  Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) come lo è AIPTOC.  E’ opportuno chiarire che l’inserimenti negli elenchi volontari di Sicilia e della Campania, pur consigliato non sono obbligatori per poter svolgere l’attività di GAE in queste due Regioni.

Di seguito il link con l’avviso della Regione Campania: https://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso-pubblico-elenco-guide-ambientali-escursionistiche.pdf

Toscana

Nota ****: Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025 la Regione Toscana ha abrogato il profilo di Guida ambientale. Link al sito della Regione Toscana:  https://www.regione.toscana.it/-/guida-ambientale

Veneto

Stessa cosa ha fatto il Veneto nel cui sito istituzionale compare la seguente scritta:

“Le discipline sulle modalità di accesso alle professioni turistiche di guida naturalistico-ambientale, animatore turistico ed accompagnatore turistico, nel Veneto saranno oggetto di futuri provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 83 della L.R. n. 33/2002, nel rispetto della normativa statale sulle professioni, in conformità ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n.196/2025.
In attesa di apposite leggi statali, disciplinanti le modalità di accesso alle suddette professioni, si informa che attualmente non sono previsti, in Veneto, esami o corsi abilitanti o percorsi formativi per le suddette professioni turistiche riconosciuti dalla Giunta regionale.”

Link al sito della Regione Veneto:

https://www.regione.veneto.it/web/turismo/professioni-turistiche-1

Marche

La figura della guida ambientale escursionistica non è qualificata come professione regolamentata dallo Stato e, di conseguenza:

  • la GAE non è riconosciuta tra le professioni turistiche regolamentate dallo Stato;
  • secondo la legge 4/2013 e numerose sentenze del Consiglio di Stato, si tratta di una professione non organizzata in ordini o collegi;
  • tale professione può essere esercitate liberamente, senza il rilascio di abilitazioni pubbliche, autorizzazioni regionali o iscrizioni ad albi o elenchi aventi valore abilitante.

In coerenza con tali principi, è disposta la sospensione delle abilitazioni per la figura di GAE e  dell’aggiornamento dei relativi elenchi annuali.

Link al sito istituzionale:

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Turismo/Professioni-turistiche-Agenzie-di-viaggio-e-operatori-incoming/Professioni-turistiche-Guide-e-Accompagnatori

Regioni che pur avendo una propria normativa regionale, tengono conto della Legge nazionale 4/2013:

           Venezia Giulia (vedi nota *) Piemonte (vedi nota **)

Nota *: La Regione Friuli-Venezia Giulia ha, di recente emesso un bando per cui per le GAE è previsto un esame a cui possono partecipare i professionisti riconosciuti ai sensi della Legge 4/2013. Scarica il Bando: Bando Friuli Venezia Giulia

Nota ** Dal sito della Regione Piemonte:

si comunica che per l’esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale

adempiono il requisito formativo:

a) i soggetti che hanno superato il relativo corso di formazione regionale unitamente all’iscrizione negli appositi elenchi provinciali;

b) i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente.

A seguito di recenti pronunce giurisdizionali e normative comunitarie…  si comunica che per l’esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente. (si veda il link della Regione Piemonte si veda il link della Regione: Accompagnatore naturalististico (o guida escursionistica ambientale)

Regioni che hanno una normativa specifica in materia di guide naturalistiche:

 Sardegna****,  Basilicata, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia Romagna (*****)

In queste ultime regioni la normativa nazionale potrebbe trovarsi in conflitto con quella regionale. È opportuno che i professionisti valutino l’applicabilità della Legge 4/2013 consultando i funzionari delle rispettive regioni

Nota**** La Regione Sardegna ha una sua normativa regionale, ma da quanto indicato nel loro sito, sembrerebbe prendere in considerazione anche la Legge 4/2013 di seguito il link alla normativa della Regione Sardegna:  https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/489

Inoltre il nostro corso risulta inserito nell’elenco dei cori segnalati nel sito della Formazione Professionale “ASPAL Sardegna”  (inserire la parola chiave “guida” per individuare il corso)

Link al sito della Regione Sardegna 

Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna pur non avendo formalmente abrogato la normativa precedente, ha tolto dal sito istituzionale le gestione delle Guide Ambientali Escursionistiche, probabilmente nell’ottica di un adeguamento alla sentenza  n. 196/2025 della Corte costituzionale.

Link al sito istituzionale:  https://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/professioni-turistiche-1

Spunti di Riflessione

Nella comunicazione via social in ogni post è riportato quanto segue:

 In relazione alle GAE, riteniamo utile, infine, chiarire quanto segue:

1) La legge 4/2013 stabilisce chiaramente che l’attestazione di qualità e qualificazione professionale ai sensi della stessa legge non è obbligatoria ma volontaria, pertanto, le GAE (ad esclusione delle regioni che hanno una normativa regionale che lo impone) non hanno obbligo di iscriversi nei registri delle VARIE associazioni di categorie, anche se consigliamo sempre un riconoscimento formale ai sensi della legge 4/2013) che conferisce lo status di “professionista”, grazie al DPCM 14/10/2021.

2) Né la legge né il Ministero competente stabiliscono quale titolo di studio o quali requisiti si rendono necessari per il riconoscimento delle professioni disciplinate dalla Legge 4/2013. Ogni Associazione Professionale stabilisce in modo autonomo tali requisiti e li presenta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) nella fase iniziale di riconoscimento.

3) Non esiste in Italia nessuna “certificazione” delle GAE né nessuna Associazione italiana in grado di fornirla. La “certificazione” avviene solo in base a specifiche norme UNI e da parte di un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA.

4) Se una associazione afferma che rilascia una “certificazione” o afferma di essere l’unica associazione a rappresentare le GAE ed altre figure simili, lo fa in violazione, oltre che del codice etico, della legge 4/2013 (per sapere cosa dice la legge 4/2013 basta cercarla in Internet è costituita da poche pagine e tra le altre cose dice che nessuna associazione ha la rappresentanza esclusiva).

5) Non esiste un ‘accreditamento europeo’ per le Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), né un ‘Registro Italiano’ centralizzato. Invece, ci sono numerosi registri gestiti dalle diverse Associazioni autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che includono professionisti del turismo come le GAE. Oltre a ciò, esistono tanti elenchi (abilitanti) regionali quanti sono le regioni che hanno ancora una normativa regionale (normativa emessa in base ad una legge quadro sul turismo abrogata da molti anni)

6) Non vi è alcuna normativa che imponga alle Associazioni di limitarsi a una sola professione. Infatti, consultando l’elenco ministeriale si scopre che molte associazioni includono decine, se non centinaia, di professioni. Tra queste anche chi descrive le diverse professioni come “specializzazioni” che nella sostanza rappresentano professioni distinte e nascondendo di fatto che in realtà rappresentano molte più professioni di quanto dichiarato, cosa comunque del tutto legittima se solo fosse più trasparente.

7) Non vi è alcuna normativa che imponga le modalità di erogazione dei corsi. A livello europeo e internazionale è ormai consolidato il seguente concetto: “In un percorso formativo è importante cosa si è in grado di fare alla fine, non tanto come è stato effettuato tale percorso”. Tale principio è conosciuto come “learning outcomes”. Si vedano a tal proposito: 1) Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017; 2) Linee guida europee per la redazione di descrizioni brevi basate su learning outcomes; 3) European handbook on learning outcomes (CEDEFOP; 4) Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012; 5) Documento “Policy del lifelong e lifewide learning in Italia: Quadro Nazionale delle Qualificazioni e Sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

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