Formazione RSPP e ASPP Non Datori di Lavoro
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Corsi
In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 (RSPP NDL) (Accordo art. 32). Tale accordo modifica e integra anche gli ex accordi 37 e 34. Tale accordo sostituisce il precedente accordo del 2006.
Il percorso formativo per RSPP e ASPP è articolato in tre moduli: A, B e C.
Modulo A
Il corso ha come obiettivo fornire le conoscenze di base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli previsti dalla normativa. La durata del corso è di 28 ore è può essere erogato anche in modalità E-Learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all‘Allegato II dell’Accordo Accordo art 32 del 2016 (RSPP Non Datori di Lavoro).
Modulo B
Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Come il Modulo A, il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo comune è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.
Modulo C
Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore.
Le durate di tutti i moduli non sono comprensivi delle verifiche di apprendimento finali.
Articolazione Corsi ASPP e RSPP
Aggiornamento
Le ore minime per l’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
E’ preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.
La formazione può essere erogata in modalità E-Learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all‘Allegato II