Formazione Interna ed Esterna nell’Apprendistato: Guida per le Imprese
LA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA NELL’APPRENDISTATO
Chiarimenti operativi
1. Premessa
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, nel quale l’attività lavorativa è inscindibilmente collegata a un percorso di formazione obbligatoria.
Una corretta comprensione della distinzione tra formazione interna e formazione esterna è essenziale per:
-
- adempiere correttamente agli obblighi normativi;
- mantenere i benefici contributivi;
- prevenire contestazioni ispettive;
- garantire la validità del contratto di apprendistato.
La presente nota intende chiarire i criteri corretti di classificazione della formazione, con particolare riferimento alle responsabilità del datore di lavoro.
2. Il principio generale: la responsabilità come criterio distintivo
Nel sistema normativo dell’apprendistato, la distinzione tra formazione “interna” ed “esterna” non dipende:
-
dal luogo fisico in cui la formazione si svolge;
-
dal soggetto che materialmente eroga la formazione;
-
dalla presenza o meno di finanziamento pubblico.
Il criterio determinante è invece rappresentato dalla responsabilità giuridica e organizzativa della formazione.
La natura della formazione è determinata dal soggetto su cui ricade la responsabilità dell’adempimento formativo.
3. Formazione sotto la responsabilità del datore di lavoro
(comunemente definita “formazione interna”)
3.1 Definizione
Rientra in questa categoria tutta la formazione:
-
- prevista dal Piano Formativo Individuale (PFI);
- finalizzata all’acquisizione delle competenze professionali e tecnico-operative;
- organizzata e controllata dal datore di lavoro.
3.2 Modalità di svolgimento
La formazione sotto responsabilità aziendale può essere svolta:
-
- all’interno o all’esterno dei locali aziendali;
- mediante personale interno
- mediante soggetti esterni incaricati dall’impresa (enti di formazione, consulenti, professionisti).
L’eventuale esternalizzazione dell’erogazione non modifica la natura della formazione, che resta imputata all’azienda.
3.3 Responsabilità del datore di lavoro
In questi casi, il datore di lavoro è responsabile di:
-
- progettazione coerente con il profilo professionale;
- aggiornamento e coerenza del PFI;
- nomina e ruolo effettivo del tutor;
- documentazione delle attività svolte;
4. Formazione di base e trasversale nell’offerta pubblica regionale
(comunemente definita “formazione esterna”)
4.1 Definizione
La formazione di base e trasversale:
-
- è disciplinata dalla normativa regionale;
- è organizzata nell’ambito dell’offerta pubblica;
- è erogata da enti accreditati dalle Regioni;
- è frequentemente finanziata con fondi pubblici.
4.2 Regime di responsabilità
In presenza di offerta pubblica attiva:
-
- la Regione definisce contenuti, durata e standard;
- l’ente accreditato cura registrazioni e attestazioni;
- l’azienda ha l’obbligo di garantire la partecipazione dell’apprendista.
In questo caso, la responsabilità dei contenuti formativi non ricade sull’azienda, ma sul sistema pubblico.
5. Formazione di base e trasversale organizzata dall’azienda in assenza di offerta pubblica
5.1 Previsioni regionali
Molte normative regionali prevedono che la formazione di base e trasversale dell’apprendista possa essere erogata direttamente dal datore di lavoro, anche in presenza di un’offerta formativa pubblica attiva, qualora la normativa regionale lo consenta espressamente.
In tali casi, la formazione:
-
è realizzata sotto la responsabilità del datore di lavoro;
-
è a carico dell’azienda, anche sotto il profilo economico;
Il datore di lavoro può pertanto:
-
realizzare direttamente la formazione di base e trasversale;
-
oppure avvalersi di soggetti terzi di propria scelta per l’erogazione delle attività formative,
ferma restando la piena responsabilità aziendale in ordine alla progettazione, all’attuazione, alla tracciabilità e alla documentazione della formazione svolta.
5.2 Effetti sulla responsabilità
In tali casi:
-
i contenuti restano quelli della formazione di base e trasversale;
-
ma la responsabilità organizzativa e documentale ricade integralmente sull’azienda.
Anche qualora l’erogazione sia affidata a un ente esterno, la formazione deve essere considerata formazione sotto responsabilità aziendale.
6. Schema di sintesi
| Tipologia di formazione | Organizzazione | Responsabilità | Natura |
|---|---|---|---|
| Formazione professionalizzante | Azienda | Azienda | Formazione interna |
| Professionalizzante erogata da ente incaricato | Azienda | Azienda | Formazione interna |
| Base e trasversale in offerta pubblica | Regione | Sistema pubblico | Formazione esterna |
| Base e trasversale organizzata dall’azienda | Azienda | Azienda | Formazione interna |
7. Errori interpretativi ricorrenti
-
considerare “esterna” qualsiasi formazione svolta fuori azienda;
-
assimilare la formazione finanziata alla formazione esterna;
-
ritenere che la delega a un ente comporti il trasferimento della responsabilità;
-
sottovalutare gli obblighi documentali in caso di formazione aziendale.
Tali interpretazioni non trovano fondamento normativo e possono esporre l’impresa a rilievi ispettivi.
8. Riferimenti normativi essenziali
-
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 41–47
(Disciplina organica dei contratti di apprendistato) -
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
(Definizione della formazione di base e trasversale) -
Linee guida regionali sull’apprendistato
(variabili per Regione; rilevanti ai fini dell’offerta pubblica e delle deroghe)
Principio conclusivo
La corretta gestione della formazione nell’apprendistato si fonda su un principio chiave:
La responsabilità formativa non si delega. Si può esternalizzare l’erogazione, ma non l’obbligo.
Una chiara consapevolezza di questo principio consente alle imprese di utilizzare l’apprendistato come strumento di sviluppo delle competenze, riducendo al contempo il rischio di irregolarità.
Casi particolari per la formazione di base e trasversale: Il Caso Sicilia
La Regione Sicilia è tra le Regioni che hanno disciplinato autonomamente la formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante, attraverso un atto specifico: “Accordo del 3 agosto 2017 per la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs 81/2015”
Questo Accordo del 3 Agosto del 2017 riprende sostanzialmente quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, nonché dalle Linee Guida del 20 febbraio 2014 adottate dalla Conferenza Stato-Regioni per la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.
Punti salienti dell’Accordo del 3 agosto 2017
- Formazione a distanza (FAD): L’art. 4 prevede espressamente la possibilità di erogare la formazione in modalità FAD, senza specificare una distinzione tra modalità sincrona o asincrona.
- La Formazione di base e trasversale può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (Art. 9), anche in presenza di un’offerta formativa pubblica, purché sotto la propria responsabilità, a proprio carico e, se necessario, avvalendosi di soggetti terzi
Comunicato del novembre 2024 della Regione Sicilia e sua sostituzione con il comunicato del 30/09/2025
Con il “Comunicato – Apprendistato professionalizzante – Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD – Ammissibilità” (Prot. n. 44733 del 07/11/2024), il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro ha fornito un’interpretazione più restrittiva rispetto all’accordo del 2017. In tale nota, richiamando la Circolare INL n. 2/2022, si afferma che: “per “e-learning” si intende un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona”.
Aggiornamento del 30/09/2025: Il comunicato su indicato è stato sostituito con il nuovo comunicato Prot. n. 37394 del 30/09/2025 che ammette la possibilità di effettuare la formazione di base e trasversale in Modalità E-Learning Asincrona. Facendo finalmente chiarezza.
Quanto indicato nel comunicato Prot. n. 44733 del 07/11/2024 suddetto era infatti in contrasto con quanto lo stesso Accordo Stato Regione sulla Formazione per la Sicurezza del 2025 (che sostituisce integralmente l’accordo del 2011). Infatti al punto 3.3 il nuovo Accordo del 2025 stabilisce in modo chiaro che: Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica.
L’Accordo del 2025, che sostituisce integralmente quello del 2011, definisce finalmente in modo chiaro e ufficiale le modalità formative, distinguendo tra:
• presenza fisica
• video conferenza sincrona
• e-learning
• modalità mista.
Nell’accordo si chiarisce, in più punti che la Formazione a Distanza (FAD) può quindi essere (in e-learning o videoconferenza sincrona). Pertanto, il concetto di FAD sincrona corrisponde tecnicamente alla “videoconferenza sincrona”, ed è distinto dal e-learning, che è prevalentemente asincrona.
3) Documenti
Documenti riferibili al settore apprendistato:
- Comunicato Prot. n. 37394 del 30/09/2025 della Regione Sicilia
- D.Lgs 81/2015 del 15 giugno 2015 (Capo V articoli 41-47)
- Circolare MLPS 5/2013 del 21/01/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.
- Circolare MLPS n. 18/2014, che specifica l’assenza di sanzione per mancata formazione trasversale quando la Regione non interviene
- Circolare 2/2022 INL
- Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del 2025
- Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del 2011
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