Centro Studi Helios

DOSSIER: OBBLIGHI FORMATIVI PER GLI ALIMENTARISTI

(REGIONE SICILIA)

Centro Studi Helios

  

 

COMUNICATO

Il Centro Studi Helios ha il piacere di comunicarvi che è il primo Ente di Formazione in Sicilia ad essere autorizzato ad effettuare corsi di formazione per alimentaristi in modalità a distanza (FAD). (Disposizione prot. 33775  del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana).

 

CORSI PERSONALE ALIMENTARISTA

(IN AULA)

Corsi di 12 ore per conseguire l’attestato individuale di formazione che sostituisce il libretto di idoneità sanitaria, abolito dall’articolo 12 della Legge regionale n°5 del 2005. Costo: € 84 (70 € + iva)

PROSSIMA SCADENZA: 22, 23 e 24 Novembre 2011

 

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AGGIORNAMENTO PERSONALE ALIMENTARISTA IN MODALITA' A DISTANZA /FAD)

Corsi di 6 ore di richiamo (aggiornamento) personale alimentarista (Operatori di categoria A o B che sono già in possesso di un idoneo attestato di formazione scaduto)

Si ricorda che l'attestato vale tre anni!

Costo: € 48 (40 € + iva)

 

 

PER LE ISCRIZIONI AI CORSI FAD LE ISCRIZIONI SONO SEMPRE APERTE 

 

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CORSI PER ALIMENTARISTI ON LINE (FAD) E IN AULA

 

1) PREMESSA

 

2) CHI E’ OBBLIGATO

 

3) TIPOLOGIE E CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ALIMENTARISTI

 

4) I SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE I CORSI

 

5) I DOCENTI

 

6) VALIDITA’ DELL’ATTESTATO

 

7) SANZIONI

          

 

 

1) PREMESSA

A Seguito dell'abolizione dei libretti di idoneità sanitaria per gli alimentaristi, sancita dall'art. 12 della legge regionale n. 5/2005, la normativa attuale prevede l’obbligo dell’acquisizione di un documento attestante l’avvenuta formazione degli alimentaristi.

Il percorso normativo che ha portato a tale situazione è il seguente:

 

  1. Regolamenti comunitari n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004, che prevedono che gli addetti alla manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto un addestramento e/o formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, nonché per l'applicazione del sistema HACCP;

 

  1. L'art. 12 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 con cui viene abrogato l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per tutti gli alimentaristi;

 

  1. Il decreto n. 176 del 19 febbraio 2007, recante: "Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi", così come modificato dal DECRETO 31 maggio 2007: "Modifiche ed integrazioni al decreto 19 febbraio 2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi". Che stabilische che, in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria abrogato, venga acquisito un documento attestante l'avvenuta formazione dell'alimentarista;

 

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 12, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2005, N. 5 "ABOLIZIONE LIBRETTO SANITARIO"

 

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2) CHI E’ OBBLIGATO

Sono obbligati all'acquisizione dell’attestato di formazione gli alimentaristi, con questo termine si intendono chiunque sia suscettibile di entrare in contatto con tutto (o con una parte) di un prodotto alimentare commestibile a qualsiasi stadio si trovi, dalla sua origine al consumatore.

Il Decreto 176/2007 suddivide le mansioni a rischio ai fini della individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi in tre categorie:

 

 

CATEG.

Figure interessate

Categoria A

rischio elevato

Attività che comportano manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cottura e confezionamento.

·          responsabili dell'industria alimentare e/o della qualità all'interno di un'azienda, nonché personale con responsabilità di sorveglianza, gestione di settore del processo;

·          pasticceri;

·          addetti all'industria conserviera;

·          personale operante all'interno delle cucine per mense, ristoranti, pizzerie e similari;

·          produttori di gelato artigianale;

·          addetti alle rosticcerie, gastronomie, personale addetto alle lavorazioni della pasta fresca, pastifici;

·          addetti ai bar, tavola calda;

·          addetti presso stabilimenti di lavorazione delle carni e del pesce;

·          addetti stabilimenti di prodotti d'uovo, gastronomici e dolciari;

·          addetti lavorazioni prodotti da forno;

·          addetti manipolazione prodotti dietetici, per la prima infanzia e destinati ad una alimentazione particolare;

·          addetti ai caseifici;

·          allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico significativo;

  • addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc.).

Categoria B

rischio medio

Attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita

·          personale addetto alla sola somministrazione nelle mense;

·          camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione);

·          personale addetto alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che necessitano di controllo della temperatura (ex art. 44, D.P.R. n. 327/80).

 

 

Categoria C

rischio basso

Attività che non comportano un contatto diretto con i prodotti alimentari:

·          trasportatori di prodotti imballati;

·          magazzinieri di prodotti imballati;

·          tabaccai;

·          farmacisti e personale di farmacia;

·          personale di assistenza che non manipola alimenti (infermieri, ausiliari, ecc);

·          promoter;

·          addetti alle pulizie;

·          cassieri;

·          insegnanti;

·          addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico nullo.

 

Gli alimentaristi addetti all'espletamento di mansioni di cui alla categoria A e B sono tenuti all'acquisizione di un attestato di formazione, conseguito a seguito della frequenza di un apposito corso di formazione.
Gli alimentaristi del gruppo C devono essere semplicemente istruiti alla messa in opera di comportamenti corretti sotto il profilo igienico sanitario, in relazione all'attività espletata. Tali norme di buona prassi igienica potranno essere indicate sul manuale di autocontrollo, ove previsto, e portate alla conoscenza degli stessi operatori.

Gli addetti alle sagre e feste paesane e popolari, in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi dall'obbligo del possesso dell'attestato di formazione, in funzione dell'occasionalità e temporaneità dell'evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni associazione o ente che esercita tali attività nell'ambito della manifestazione.

 

 

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3) TIPOLOGIE E CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ALIMENTARISTI

 

TIPO CORSO

CONTENUTI MINIMI CORSO TEORICO-PRATICO

“12”

Corso di approfondimento di dodici ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alla categoria A (rischio alto) e che richiedono per la prima volta l'attestato di formazione

·          accenni sulle principali norme in materia di alimenti;

·          tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;

·          analisi del rischio: il rischio alimentare, le proprietà dei microrganismi, meccanismi di contaminazione biologica degli alimenti, microrganismi patogeni;

·          comportamenti del personale: igiene della persona, procedure specifiche;

·          igiene del processo: diagrammi di flusso (ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, conservazione a freddo e a caldo, riscaldamento, raffreddamento, ecc.);

·          igiene ambientale: monitoraggio e lotta agli infestanti, smaltimento rifiuti, sanificazione, ecc.;

·          procedure di autocontrollo: nomina del responsabile, analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di controllo, analisi specifica delle problematiche proprie delle varie aziende alimentari, analisi delle strutture edilizie ed attrezzature;

·          procedure di gestione del sistema: procedura di verifica delle non conformità, delle emergenze, procedura di revisione del sistema stesso;

“8”

Corso di base di otto ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alla categoria B (rischio medio) e che richiedono per la prima volta l'attestato di formazione

·          accenni alle specifiche norme di settore;

·          igiene personale;

·          igiene delle strutture e delle attrezzature;

  • buone prassi di lavorazione relativamente alle specifiche mansioni.

“6”

Corso di richiamo di sei ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alle categorie A e B (rischio alto-medio) e che sono già in possesso di un idoneo attestato di formazione scaduto

Informazioni su eventuali nuove disposizioni legislative emanate in materia di igiene degli alimenti e ripercorrere il programma già espletato nel precedente corso, in modo più approfondito e dettagliato.
Nell'espletamento del corso dovranno essere fornite ulteriori informazioni su:

·          microrganismi patogeni e condizioni che favoriscono o inibiscono la relativa crescita (attività dell'acqua, ph, temperatura, ecc);

·          la corretta conservazione degli alimenti e i trattamenti di abbattimento microbico;

·          la prevenzione delle tossinfezioni alimentari;

·          l'implementazione dei piani HACCP;

·          esercitazioni pratiche e simulazioni.

 

 

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4) I SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE I CORSI

  • Dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale, tramite i SIAN

  • Enti di formazione accreditati e riconosciuti dalla Regione;

  • Associazioni di categoria;

  • Società o studi professionali specializzati in materia.

 

I corsi organizzati dagli enti di cui sopra dovranno essere approvati dal competente ispettorato regionale sanitario, con le procedure già previste dal decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998.

 

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5) I DOCENTI

Titoli di studio (o ad essi equipollenti) ritenuti idonei all'espletamento dei corsi di formazione:

  • laurea in medicina e chirurgia;

  • laurea in medicina veterinaria;

  • laurea in scienze biologiche;

  • laurea in chimica;

  • laurea in scienze agrarie e forestali;

  • laurea in farmacia;

  • laurea in scienze e tecnologie alimentari;

  • laurea in dietistica;

  • laurea in scienza e tecnologia delle produzioni animali;

  • laurea in ingegneria delle industrie alimentari;

  • laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.


L'Ispettorato regionale sanitario ed il SIAN, ciascuno nell'ambito dei rispettivi iter procedurali, può altresì provvedere all'inserimento di docenti con lauree non richiamate nell'elenco di cui sopra, a condizione che le stesse prevedano nel percorso formativo, sulla base di idonea e formale documentazione, il superamento di esami in materia di igiene degli alimenti e di rischi biologici collegati al consumo di alimenti.
Tra il personale docente deve essere compreso sempre un medico con provata esperienza in materia di igiene e medicina preventiva, al quale demandare l'incarico di trattare tutti gli argomenti di relativa competenza (tossinfezioni alimentari umane, profilassi, ecc).

 

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6) VALIDITA’ DELL’ATTESTATO

La validità temporale dell'attestato di formazione è fissata in tre anni. Allo scadere dei tre anni l'alimentarista è tenuto a rinnovare l'attestato di formazione con la partecipazione ad un corso di richiamo della durata di sei ore.

 

 

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7) SANZIONI

I titolari delle imprese alimentari trovati sprovvisti dell'attestato di formazione o che assumono alimentaristi sprovvisti dell'attestato di formazione, previsto dal presente decreto, andranno diffidati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 155/97 e dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e, nel caso di non ottemperanza nei tempi e modi disposti, andranno sanzionati ai sensi del decreto legislativo n. 155/97.

 

 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare e' punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.

 

 

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CORSI PERSONALE ALIMENTARISTA

Corsi di 12 e 8 ore per conseguire l’attestato individuale di formazione che sostituisce il libretto di idoneità sanitaria, abolito dall’articolo 12 della Legge regionale n°5 del 2005. Corsi di richiamo (aggiornamento).

 

Scheda di approfondimento

AGGIORNAMENTO PERSONALE ALIMENTARISTA IN MODALITA' A DISTANZA /FAD)

Corsi di 6 ore di richiamo (aggiornamento) personale alimentarista (Operatori di categoria A o B che sono già in possesso di un idoneo attestato di formazione scaduto)

Si ricorda che l'attestato vale tre anni!

Costo: € 48 (40 € + iva)

Scheda di approfondimento

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CORSI

 

Modulo Iscrizione corsi residenziali (in aula)

MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CORSI ON LINE (FAD)

 

COME REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA E FREQUENTARE I CORSI ON LINE

 

COME REGISTRARSI AI CORSI ON LINE

COME FREQUENTARE  I CORSI ON LINE

 

 

 

Con disposizione prot. 16226 del 16/02/2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana, ad effettuare corsi degli alimentaristi ai sensi del Decreto assessoriale del 19/02/2007 e succ. modifiche e integrazioni. Con successiva disposizione dello stesso Assessorato prot. 33775 del 12 Aprile 2011 è stato autorizzato a svolgere corsi di formazione per alimentaristi in modalità a distanza (FAD)

 

 

 

Dichiarazione di interesse ai corsi

La vostra dichiarazione di interesse non comporta nessun obbligo ha solo lo scopo di permettere ai nostri esperti il tipo di interesse che tali corsi innescano sul territorio e valutare il momento della attivazione dei corsi non ancora attivati.

 

Per Informazioni: Centro Studi Helios  Via G. Nicastro 35/A 97100 RAGUSA     

Tel. 0932/229065 Fax 0932/4130886  333-7781708

e-mail: info@centrostudihelios.it

 

 

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